IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariati
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24
febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
dicembre 2011 con il quale e' stato prorogato, da ultimo, lo stato di
emergenza fino al 31 dicembre 2012 in relazione agli  eventi  sismici
del 15 dicembre 2009; 
  Viste le ordinanze del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
marzo 2010, n. 3853, 18 giugno 2010, n. 3882 e 28  gennaio  2011,  n.
3920; 
  Visto l'art. 67-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  134
recante «misure per la crescita del Paese»; 
  Viste la leggi della Regione Umbria 9 dicembre 2011,  n.  17  e  20
dicembre 2012, n. 26; 
  Vista la legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3,  recante
norme per la ricostruzione  delle  aree  colpite  dal  sisma  del  15
dicembre 2009; 
  Visto il decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n.  61  ed  in  particolare
l'art. 3 con cui vengono definiti i programmi integrati  di  recupero
(P.I.R.) su centri storici e su centri e nuclei urbani rurali; 
  Vista la nota prot. RIA/0058784 del 17  agosto  2012,  con  cui  il
Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Presidente della
Regione Umbria, commissario delegato per l'emergenza in questione, la
trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del  piano
di rientro nell'ordinario; 
  Vista la nota n. 0146269 del 3 ottobre 2012 con cui  il  Presidente
della  Regione  Umbria  -Commissario   delegato   ha   trasmesso   le
informazioni e gli elementi necessari  ai  fini  dell'adozione  della
presente ordinanza; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, a tal fine necessario  adottare  un'ordinanza  di
protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2012,  n.  100  con   cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario,  delle  attivita'  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Umbria  e'   individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento   degli   interventi   da   eseguirsi   nel    contesto
dell'emergenza determinata dai gravi eventi sismici che hanno colpito
parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009. 
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  il  dirigente  del  Servizio
ricostruzione  edifici  privati,  P.I.R.  (Programmi   Integrati   di
Recupero) e risorse finanziarie della Regione Umbria  e'  individuato
quale  soggetto  responsabile   delle   iniziative   finalizzate   al
definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli  interventi
integralmente finanziati e gia' formalmente approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza, ed all'erogazione  del  contributo
per l'autonoma sistemazione. Egli e' autorizzato a porre in essere le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, sulla base dei criteri di priorita' stabiliti  dall'art.
67-sexies,  comma  3,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83
convertito, con modificazioni, nella legge  7  agosto  2012,  n.  134
assicurando procedure e termini  che  consentano  il  rapido  rientro
nelle abitazioni. Il dirigente  del  Servizio  ricostruzione  edifici
privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione  Umbria  provvede
altresi' alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti  ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate alla Regione Umbria. 
  3. Per i fini di cui al  comma  2,  il  Presidente  della  Regione,
commissario delegato, provvede entro dieci giorni  dall'adozione  del
presente  provvedimento,  a  trasferire  al  dirigente  del  Servizio
ricostruzione edifici privati, P.I.R.  e  risorse  finanziarie  della
Regione Umbria tutta la  documentazione  amministrativa  e  contabile
inerente alla gestione commissariale e  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle attivita' ancora in corso  con  il  relativo  quadro
economico. 
  4. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati,  P.I.R.
e  risorse  finanziarie,   che   opera   a   titolo   gratuito,   per
l'espletamento delle iniziative di cui al  comma  2,  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative  della  Regione  Umbria  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza,  il  dirigente  del  Servizio  ricostruzione
edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie  della  Regione  Umbria
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili  ad  essi  connessi  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale  n.  5427  che  viene
intestata al Presidente della Regione Umbria  per  ventiquattro  mesi
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga  da  disporsi  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  previa  relazione
che  motivi  adeguatamente  la   necessita'   del   perdurare   della
contabilita' in correlazione con il crono programma approvato  e  con
lo stato di avanzamento degli interventi. Il  predetto  dirigente  e'
tenuto a relazionare ai Dipartimento della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Nella contabilita' speciale di cui al comma 5 confluiscono anche
le risorse della accisa regionale  di  cui  all'art.  2  della  legge
regionale n. 17 del 9  dicembre  2011  come  modificato  dalla  legge
regionale 20 dicembre 2012, n. 26 nonche', per le finalita' di cui al
secondo periodo del comma 2, le risorse di cui  all'art.  67-  sexies
del  decreto-legge  22   giugno   2012,   n.   83   convertito,   con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  7. Qualora a seguito del compimento  delle  iniziative  di  cui  al
comma 5 residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,  il
dirigente  del  Servizio  ricostruzione  edifici  privati,  P.I.R.  e
risorse finanziarie della Regione Umbria puo'  predisporre  un  Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa e a valere su  eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.  Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che  ne
verifica la corrispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della
Regione Umbria ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma 7  per  la  realizzazione  dei  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 6  e  8
del presente articolo, le eventuali somme  residue  sono  versate  al
Fondo della protezione civile, ad eccezione di  quelle  derivanti  da
fondi di diversa provenienza che vengono versate  al  bilancio  delle
amministrazioni di provenienza. 
  11. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R.
e risorse finanziarie della Regione Umbria, a seguito della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva riguardo le attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2013 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli